L’attuale Direttiva Macchine 2006/42/CE nei prossimi mesi sarà sostituita dal Regolamento UE Macchine.
Il nuovo regolamento macchine è stato redatto in conformità con le indicazioni del nuovo quadro legislativo, quindi sarà coerente con altre direttive tipicamente applicabili alle macchine, quali la direttiva bassa tensione 2014/35/UE e la direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE.
Il nuovo Regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione e verrà applicato dopo ulteriori 30 mesi, abrogando quindi l’attuale Direttiva Macchine.
Il Regolamento Macchine ha come obiettivo garantire l’integrazione sicura di sistemi di intelligenza artificiale nelle macchine, di chiarire dal punto di vista giuridico alcune disposizioni attuali e di consentire il formato digitale per i documenti che accompagnano la macchina.
Dalla bozza del nuovo Regolamento Macchine abbiamo individuato le principali differenze tra la Direttiva Macchine 2006/42/CE e il Regolamento UE Macchine:
- Il Regolamento UE Macchine si applicherà anche ai prodotti che hanno subito “modifiche sostanziali”, ovvero modifiche tali da influenzare la conformità ai requisiti di sicurezza
- Vengono introdotte le figure di fabbricante, importatore e distributore
- Prima di immettere un macchinario sul mercato il fabbricante, ovvero chiunque apporti modifiche ad un macchinario dopo la sua messa in commercio, deve redigere un fascicolo tecnico per certificare il rispetto degli standard previsti dalla normativa, deve fornire la macchina della Dichiarazione di Conformità e deve dotarla delle informazioni necessarie all’identificazione nella lingua di destinazione del prodotto
- Gli importatori, ovvero coloro che immettono sul mercato dell’Unione Europea un prodotto proveniente da un paese terzo, hanno l’obbligo di verificare che il macchinario rispetti i requisiti di salute e sicurezza indicati dal Regolamento Macchine e che sia presente tutta la documentazione necessaria, devono adottare tutte le misure per correggere eventuali lacune sulla sicurezza del prodotto o ritirarlo dal mercato
- Produttori, fabbricanti e importatori sono obbligati a fornire le proprie informazioni per assicurare la tracciabilità
- I distributori, ovvero coloro che mettono a disposizione sul mercato un prodotto, hanno l’obbligo di verificare che la macchina sia accompagnata da tutta la documentazione richiesta e che sia provvista di certificazione europea, inoltre sono responsabili del corretto immagazzinamento della stessa
- Sono stati aggiunti alla definizione di “componenti di sicurezza” i componenti digitali, compresi i software. Ad esempio un software che svolge funzioni di sicurezza immesso sul mercato separatamente da una macchina dovrà anch’esso essere marcato CE ed essere accompagnato da una dichiarazione di conformità UE.